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Attualità martedì 02 dicembre 2014 ore 17:48

Detenzione armi: obbligatorio certificato medico

Chi detieni armi e non è titolare di nulla osta all’acquisto di armi o di licenze di porto d’armi dovrà produrre un certificato medico



LIVORNO — Il 05 novembre 2013 è entrato in vigore il Decreto L.vo 29 settembre 2013, n.121 con il quale è stato previsto che i soggetti detentori di armi (da fuoco, da sparo, bianche) devono produrre, una tantum, entro il 4 maggio 2015 il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco.
L’obbligo riguarda, in pratica, tutti coloro che detengono armi in generale (anche una singola arma) e NON sono titolari di NULLA OSTA all’acquisto di armi o di licenze di porto d’armi (da caccia, sportivo/tiro al volo o per difesa personale) rilasciati nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013.

Il certificato deve essere recato all’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente sul luogo dove le armi sono detenute a norma dell’art. 38 T.U.L.P.S., vale a dire presso la Questura per coloro che detengono le armi nel comune di Livorno, mentre presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza ed i Comandi Stazione Carabinieri territorialmente competenti per coloro che detengono le armi nei comuni della Provincia.
Il 'certificato medico' è previsto dall’articolo 35, settimo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 ed è rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il certificato non deve essere fatto se è stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013.

Anche dopo il 4 maggio 2015 sarà sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente. Nei confronti di coloro che non ottemperano nemmeno entro i 30 giorni successivi al ricevimento della “diffida”, il Prefetto potrà adottare il provvedimento di revoca della detenzione, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. Ragguagli potranno essere richiesti agli Uffici di Pubblica Sicurezza competenti.


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