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martedì 19 marzo 2024

DIRITTO PER TUTTI — il Blog di Guglielmo Mossuto

Guglielmo Mossuto

L'avvocato Guglielmo Mossuto svolge da 20 anni la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale. Negli anni ha maturato esperienza in ogni settore di diritto civile, penale e del lavoro, offrendo un'assistenza completa e specializzata. Iscritto anche all'Ordine dei Giornalisti della Toscana, per anni ha curato rubriche di news legali su emittenti radiofoniche ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive su Rai1. Famoso è il suo gruppo Facebook “aiutoavvocato” www.avvocatofirenze.net

Responsabilità datori di lavoro per contagio Covid

di Guglielmo Mossuto - giovedì 07 maggio 2020 ore 10:12

Secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia, qualora un lavoratore venga contagiato durante l’attività lavorativa, si ricadrà nell’ipotesi dell’infortunio sul lavoro anziché di malattia e pertanto il lavoratore potrà rivalersi nei confronti del datore di lavoro che potrà rispondere sia in sede civile che penale.

La responsabilità penale
In caso di contagio vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime o di omicidio colposo qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.
Ovviamente sarà decisivo fornire la prova del fatto che il contagio è avvenuto durante l’orario lavorativo.
Il datore di lavoro potrà tutelarsi fornendo la prova di aver adempiuto a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti come:
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
Assicurarsi che tutti i singoli lavoratori osservino le norme vigenti
adottare misure opportune per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
informare i lavoratori dei rischi;
astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste il rischio di contagio.
Tali obblighi valgono anche in caso di appalto in cui il datore di lavoro committente dovrà verificare che la ditta appaltatrice abbia a sua volta adottato un sistema di misure idonee a prevenire il rischio da contagio dei propri lavoratori.

La responsabilità civile
L’art. 2043 c.c. afferma che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Appare evidente pertanto come, configurandosi un reato colposo in caso di contagio da Covid19 sul luogo di lavoro, in sede civile sarà possibile procedere con la richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro che per negligenza ha esposto il lavoratore al contagio.
Il datore di lavoro sarà chiamato a valutare con precisione i rischi di contagio nella propria azienda e ad aderire in modo preciso alle indicazioni previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Conclusioni
Sul piano della responsabilità civile, come chiarito direttamente dall’INAIL, l’onere della prova è a carico dell’assicurato, fatta eccezione per alcune categorie ad alto rischio come gli operatori sanitari.
É comunque consigliabile per il datore di lavoro verificare se le Polizze per la responsabilità Civile di cui ogni azienda è certamente dotata contengono la previsione di una specifica clausola di garanzia relativa al rischio Covid-19 e, qualora non vi fosse, provvedere alla tempestiva sottoscrizione così da poter chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice in caso di richiesta di risarcimento danni.
Diverso è il discorso in ambito penale dove vige il principio di presunzione d’innocenza e l’onere della prova è a carico del Pubblico Ministero che dovrà dimostrare il nesso causale tra l’attività professionale e il contagio.
È comunque chiaro che tutte le parti in causa dovranno essere ligi alla normativa sanitaria posto che il lavoratore rischia in prima persona mettendo in gioco la propria salute e il datore di lavoro potrebbe incorrere in gravi condanne penali e civili.
Proprio per gli interessi che sono coinvolti, prima ancora che di responsabilità penale o civile, dovremmo parlare però di responsabilità morale di ognuno di noi, lavoratore o datore di lavoro che sia, una responsabilità che deve condurre ognuno di noi ad attenersi alle regole precauzionali per salvare noi stessi e gli altri.

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Guglielmo Mossuto

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