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Lavoro sabato 12 aprile 2014 ore 09:10

Danni dal maltempo: sospensione dei mutui ipotecari

Chi ha subito danni tra l'1gennaio e l'11 febbraio 2014 in Toscana può chiedere la sospensione delle rate dei mutui ipotecari per sei mesi



La Cassa di Risparmio di Volterra informa che, per quanti hanno subito danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali tra l'1 gennaio  e l’11 febbraio 2014 in Toscana,  è possibile richiedere la sospensione delle rate dei mutui ipotecari per sei mesi.
I clienti, presentando una autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra due possibilità. Una è la sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
L'altra alternativa è la sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario entro il 30 giugno 2014.
Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, l'ordinanza della Protezione Civile numero 157 del 5 marzo 2014 prevede, "in considerazione del grave disagio socio economico e sociale, per i soggetti titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell’emergenza, il diritto di richiedere alle banche la sospensione per sei mesi delle rate dei mutui".
La sospensione riguarda, quindi, i mutui ipotecari relativi a edifici distrutti o inagibili anche parzialmente e la gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta negli edifici. In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni alluvionati.
Si precisa che la sospensione deve essere concessa da tutte le banche a titolo gratuito, ma essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.


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